La recente Nota del 13 ottobre 2025 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) apporta un chiarimento di fondamentale importanza per tutti gli operatori del Diritto del Lavoro, ribadendo la prevalenza della tutela costituzionale della genitorialità sulla disciplina contrattuale.
Il documento conferma che l'obbligo di convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale sussiste sempre per i lavoratori rientranti nell'ambito di tutela dell'Art. 55, D.Lgs. 151/2001, anche se l'atto risolutivo si verifica durante il periodo di prova.
I Soggetti e il Presidio di Garanzia:
👪 L'obbligo di convalida presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) riguarda:
La lavoratrice in gravidanza.
Il genitore lavoratore o la lavoratrice fino al compimento del terzo anno di vita del figlio o di accoglienza del minore.
Il Rilievo Giuridico della Pronuncia:
👨🎓 Principio Essenziale: La tutela in questione rappresenta una norma speciale e imperativa che deroga alla facoltà di recesso libero (ad nutum) tipica del periodo di prova.
🛡️ Funzione della Convalida: L'adempimento non è una mera formalità, ma un presidio legale mirato ad accertare la genuinità della volontà del lavoratore, proteggendolo da possibili pressioni o discriminazioni legate alla sua condizione genitoriale.
🛑 Rischio Giuridico: La Nota INL cristallizza il principio che, in mancanza della necessaria convalida ITL, le dimissioni del genitore tutelato, anche se rassegnate nel periodo di prova, sono da considerarsi totalmente inefficaci e nulle.
👉 L'Indicazione per Datori e Consulenti:
✅ Si raccomanda l'immediato allineamento delle procedure aziendali a tale interpretazione.
📝 Per la massima sicurezza legale, la prassi da adottare è quella di richiedere e ottenere la convalida ufficiale in ogni caso di risoluzione del rapporto che coinvolga i genitori tutelati, a prescindere dalla durata del contratto o dalla fase in cui si verifica.
