Con il Messaggio n. 1978 del 23 giugno 2025, l’INPS introduce una funzione tanto semplice quanto strategica: la notifica automatica degli esiti negativi delle istanze presentate dai cittadini e dagli intermediari.
Una modifica che, se ben compresa e utilizzata, può produrre effetti significativi in termini di garanzia del contraddittorio, tempestività delle azioni correttive e riduzione del contenzioso previdenziale.
📌 Cosa cambia in concreto
🔹 Fino a oggi, in molti casi, il rigetto di un’istanza INPS non veniva comunicato formalmente all’utente o al consulente, se non a seguito di una consultazione attiva nel portale.
🔹 Con la nuova funzione, ogni esito negativo viene notificato direttamente all’interessato, tramite i canali abilitati (Cassetto Previdenziale, PEC, MyINPS, SMS o App), senza bisogno di accesso manuale.
⚖️ Profili giuridici e operativi
✅ Diritto alla conoscenza dell’atto
Il sistema rafforza il principio di trasparenza e consente all’interessato di conoscere tempestivamente le ragioni del diniego, con indicazione delle motivazioni (ove previste).
✅ Tutela del diritto di difesa
Grazie alla notifica immediata, il termine per presentare:
istanza di riesame o
ricorso amministrativo/giurisdizionale
decorre da una data certa, riducendo il rischio di decadenza silenziosa.
✅ Impatti su consulenti e patronati
L’automatismo impone una nuova forma di presidio organizzato delle notifiche:
implementazione di alert settimanali per le ricevute INPS;
calendarizzazione delle verifiche post-invio;
archiviazione sistematica degli esiti per ogni pratica trattata.
🔍 Implicazioni per studi e aziende
Ambito | Azione consigliata |
---|---|
Studi professionali | Integrare la gestione degli esiti nelle checklist settimanali |
HR aziendali | Delegare il monitoraggio a consulenti con mandato attivo |
Patronati / CAF | Predisporre moduli di riesame rapidi e notificabili |
📣 “Un sistema previdenziale è efficiente solo se ogni utente può sapere, senza ostacoli, se e perché la propria richiesta è stata accolta o respinta. La certezza dell’informazione è la base del diritto alla tutela.”